| | | OFFLINE | Post: 688 | Sesso: Maschile | |
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22/05/2011 17:49 | |
Le conseguenze della mancata sottomissione sono enunciate nelle stesse leggi:
“Sia punito con una giusta pena: 1) chi oltre al caso di cui al can. 1364, §1, insegna una dottrina condannata dal Romano Pontefice o dal Concilio Ecumenico o respinge pertinacemente la dottrina di cui al can. 752, ed ammonito dalla Sede Apostolica o dall'Ordinario non ritratta; 2) chi in altro modo non obbedisce alla Sede Apostolica, all'Ordinario o al Superiore che legittimamente gli comanda o gli proibisce, e dopo l'ammonizione persiste nella sua disobbedienza”32.
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